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Danneggiati da trasfusioni e vaccini: migliorare L. 210/92

Insieme ad alcuni colleghi ho depositato una proposta di legge che prevede alcune modifiche alla legge n. 210 del 1992, con la quale si riconosce ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno riportato danni irreversibili il diritto a percepire un indennizzo, vitalizio, da parte dello Stato.
Si tratta di modifiche richieste da varie associazioni di malati e che hanno già trovato riscontro nei progetti di legge presentati sia alla Camera che al Senato in questa legislatura, in particolare l’atto Camera n. 2268 della deputata Di Vita ed altri e l’atto Senato n. 2351 del senatore Maurizio Romani ed altri. In particolare, anche recentemente l’Associazione per malati emotrasfusi e vaccinati (AMEV) di Firenze ha sollecitato l’esame dei progetti di legge presentati che meritano la necessaria attenzione.
Le modifiche da apportare alla legge n. 210 del 1992 riguardano:

 

1) la necessità di prevedere la sussistenza di un danno psicologico per i familiari conviventi contemporaneamente all’accertata lesione fisica del soggetto danneggiato da vaccinazione in quanto la lesione alla salute provocata da una vaccinazione altera l’integrità psicologica dell’intero contesto familiare e pertanto l’ambito di applicazione della legge va esteso anche a tale fattispecie finora non accolta dal Ministero della salute e dalle competenti commissioni mediche (articolo 1 della presente proposta di legge);

2) la necessità di eliminare il termine di scadenza triennale previsto dalla legge e l’esigenza di ampliare il termine di trenta giorni per poter ricorrere avverso l’eventuale giudizio negativo delle commissioni mediche (articolo 2 della presente proposta di legge);

3) la necessità di uniformare la legge a quanto disposto con il parere del Consiglio di Stato n. 5/2012 del 9 gennaio 2012, il quale ha riconosciuto che «il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti» e che «tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell’indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell’interessato al di fuori dell’ambito da esso devoluto». Pertanto con la modifica proposta si prevede che il Ministero della salute si pronunci esclusivamente sul merito dei motivi oggetto del ricorso (articolo 3 della presente proposta di legge);

4) la necessità di correggere gli effetti della citata prassi ministeriale e, pertanto, di prevedere che venga liquidato quanto dovuto ai ricorrenti (articolo 4 della presente proposta di legge);

5) la necessità di riconoscere, in analogia con numerose pronunce, indennizzi differenziati in caso di pluralità di patologie manifestatesi a seguito della somministrazione di un farmaco (articolo 5 della presente proposta di legge).

ecco il testo: pdl 4473 Miotto e altri

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